Associazione di volontariato Idra
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COMUNICATO STAMPA Firenze, 14.11.’08
GUAI TAV IN PILLOLE
stralci
della requisitoria
che i Pubblici
Ministeri Gianni Tei e Giulio Monferini
hanno pronunciato al
processo in corso presso il Tribunale di Firenze
a carico dei
costruttori della TAV fra Firenze e Bologna
Undicesima puntata:
“NON È
UN’AUTORIZZAZIONE, È UN “VEDREMO”.
«VEDENDO, FACENDO», DICONO IN CALABRIA”.
TRIBUNALE
DI FIRENZE
SEZIONE
MONOCRATICA
DOTT.
ALESSANDRO NENCINI Giudice
Procedimento
penale n. 535/04 R.G.
Udienza del
3 aprile 2008
Requisitoria del Pubblico Ministero
dott. Gianni Tei
[Stralcio n. 11]
“SI PUÒ LEDERE ANCHE LA PROPRIETÀ PRIVATA, MA SI
DEVONO SEGUIRE LE PROCEDURE DOVUTE. CIÒ CHE NON È AMMESSO, NEPPURE IN CASO DI
OPERA PUBBLICA, È DI METTERE I TERZI DI FRONTE AL “FATTO COMPIUTO”. QUESTO
ASSUNTO NON È UN TEOREMA, UNA IDEOLOGIA, MA È PURO DIRITTO”.
LA CONDOTTA
Visti i danni passiamo alla
condotta. La condotta attribuita agli imputati è quella di aver provocato
ingenti danni all’ambiente ed alle proprietà di persone fisiche nel corso di
un’attività non legittimata ed autorizzata fino a tal punto. È questo
l’aspetto che interessa. È un po’ il
nocciolo del processo.
Perché parliamo di attività
non autorizzata? Perché solo nel caso di un’attività debitamente e puntualmente
autorizzata sarebbero scriminati i danni realizzati.
Dall’inizio delle indagini
è proseguita nei tre anni di dibattimento la ricerca da parte della Procura di
un eventuale provvedimento autorizzatorio di tutto quanto è successo.
Già durante le indagini,
nei primi interrogatori della Sargentini e del Trezzini - nella loro veste di
rappresentanti dell’Osservatorio Ambientale – fu chiesta l’esibizione degli
atti da cui si potesse desumere la lista dei danni che CAVET era stata
autorizzata a cagionare in relazione all’esecuzione della tratta FI-BO. E
ricordiamo la sorpresa di apprendere il fatto che non esistesse niente in tal
senso, e di come i lavori di scavo andassero avanti così, ad occhio, con una
modalità che, se la vogliamo definire con benevolo termine eufemistico,
potremmo definire di “work in progress”. Peccato che l’ordinamento italiano non
ammetta però il calpestare i diritti dei privati, lo sconquasso del territorio,
anche se cagionato da un “work in progress”. La pubblica amministrazione deve
sottostare al rispetto delle leggi e può esercitare la supremazia
concessale e cagionare danni (o farli cagionare a chi opera per suo conto) solo
se adotta provvedimenti conformi alle leggi. Maggiormente laddove per
raggiungere i suoi scopi, ha necessità di sacrificare il paesaggio da una parte
ed i diritti soggettivi o interessi legittimi di privati dall’altra, dovendo adottare
provvedimenti ablatori nei loro confronti.
Ricordiamo solo di
passaggio gli artt. 9, II comma e 42, II comma, della Costituzione. Il primo
afferma la tutela del paesaggio della nazione, il secondo la proprietà privata
anche nei casi in cui debba soccombere a motivi di interesse generale.
Solo nel rispetto del principio di legalità non si
producono danni penalmente rilevanti, ma danni conseguenti da attività lecita e
quindi meramente indennizzabili.
Per esemplificare, tutti
sanno cosa si deve fare per espropriare un metro quadrato di terra ad un
privato per realizzare una strada pubblica, una scuola, della case popolari. Lo sa
CAVET che, come ricorda Longo, ha un apposito ufficio espropri.
IMPUTATO LONGO – Sì, ne sono a conoscenza
anche se, anche qui, diciamo, la struttura era organizzata, la struttura Cavet,
era organizzata con un ufficio competente a monte del cantiere...
PM DR. TEI – Quale è?
IMPUTATO
LONGO – ...che era un ufficio espropri che curava tutte le procedure necessarie
per avere, arrivare alla disponibilità dell’area, e in quel momento lì il
cantiere entrava nella disponibilità dell’area e realizzava l’opera.
PM DR. TEI – Perfetto. Quindi le davano
il via?
IMPUTATO LONGO – Sì.
PM DR. TEI – Quindi, allora, possiamo
concordare su questo. Che un progetto esecutivo che va avanti per fasi, però
secondo le esigenze di volta in volta vuoi su un esproprio, vuoi su una cosa [inc.] voi acquisivate, i vostri uffici più competenti
acquisivano le varie autorizzazioni, le varie nulla osta [inc.], e voi, avuto il via, procedevate esecutivamente?
IMPUTATO LONGO – Sì.
PM DR. TEI – Questo è esatto. Se c’era
qualcosa che esulava, voi dovevate scrivere e segnalare la vostra esigenza?
IMPUTATO LONGO – Sì, certo. Evidentemente nel
momento in cui potevano nascere problemi. Però normalmente il costruttivo nel
momento in cui veniva redatto c’era anche una relazione sulla conformità rispetto
all’esecutivo, e veniva verificato anche a livello di occupazione delle aree.
Per cui si verificava se l’occupazione delle aree era quella prevista in
esecutivo...
PM DR. TEI – Ecco. Con tutti gli
aggiustamenti sul campo.
IMPUTATO LONGO - ...e poi l’ufficio espropri
si tarava su quella situazione per procedere.
PM
DR. TEI – Perfetto.
Un work in progress secondo. C’era una visione di massima, e poi in concreto si
andava a verificare?
IMPUTATO
LONGO – Bene.
Niente
di tutto questo esiste per i danni alla risorsa acqua di cui si occupa questo
processo.
Lasciamo ai difensori
l’improbo compito di dimostrare come i danni contestati rientrino nell’alveo
dei danni autorizzati e quindi dimostrare come siano danni da attività lecita
autorizzata.
Diciamo questo collegandoci
anche al secondo aspetto richiamato ovvero quello di OPERA PUBBLICA. Non vi è
dubbio che qualora l’interesse pubblico lo esiga si possano cagionare danni a
terzi, e che questi danni siano appunto danni da attività lecita e quindi al di
fuori di ogni ipotesi di reato e solamente passibili di indennizzo. In
altre parole le opere pubbliche possono comportare anche danni, ma nel caso
devono essere seguite tutte le opportune procedure. Si può ledere anche la
proprietà privata, ma si devono seguire le procedure dovute. Ciò che non è
ammesso, neppure in caso di opera pubblica, è di mettere i terzi di fronte al
“fatto compiuto”.
Questo assunto non è un teorema, una ideologia, ma è
puro diritto.
Se io privato subisco una
occupazione d’urgenza per pubblica utilità potrò infatti ricorrere al TAR. Se
viene redatta una variante al piano regolatore e di fronte a casa mia, al posto
del parco che c’è, è previsto l’insediamento di una zona industriale, potrò
presentare osservazioni. Se il progetto di un’opera di interesse generale viene
pubblicato ed io vengo così a conoscenza, ad esempio, che è previsto che mi
seccheranno la fonte, la sorgente che utilizzo abitualmente o che sarò
costretto ad allacciarmi ad un acquedotto pubblico pur avendo avuto fino a quel
momento un pozzo privato, o che l’acquedotto fino a quel momento in funzione
verrà meno e sarò servito da autobotti – si badi bene, sono tutte fattispecie
che si sono verificate nel caso di cui ci occupiamo - potrò presentare
osservazioni, fare opposizione, chiedere tutela alle amministrazioni e
giurisdizioni competenti.
Ma se tutto questo non
viene esplicitato, io non sono tenuto a tenermi i danni che subisco.
D. F. [...] prova a
fare osservazioni anche al Ministero, in Comune, ma rimbalza. Visto che ha un acquedotto che serve 135 famiglie, informandosi ha visto
che il tracciato della linea ferroviaria intersecava il Carzola. Chiede di
avere chiarimenti e rassicurazioni. Nessuna risposta. Anzi no, gli mandano uno
del consorzio Saturno a misurare la compatibilità elettromagnetica.
Pubblico
Ministero - Oh, era questo. Quindi
voi praticamente da dei fogli avevate visto che il percorso dell’alta velocità
avrebbe intersecato (perché siamo su una pianta) il Carzola, quindi dice, cosa
succede? c’è qualcuno che ci sa dire cosa succederà? Una cosa di questo tipo?
Teste D. F. -
Esatto; temiamo che questo possa
provocarci qualche danno, chiediamo… questo era il senso della nostra
osservazione… che venga meglio specificata la questione e che noi veniamo presi
in considerazione.
Pubblico
Ministero - Ecco, siete stati presi
in considerazione?
Teste D. F. -
Ufficialmente, direttamente dal
Ministero no, l’unica cosa che è successa è quella che citavo prima di questo
Consorzio Saturno che tre anni dopo mi chiamò per fare lo studio di
compatibilità elettromagnetica.
Pubblico
Ministero - Che però è un cosa…
Teste D. F. - È tutta un’altra cosa.
Pubblico Ministero - Quindi lasciamo perdere un
attimo Saturno.
Teste D. F. - È stato l’unico evento.
Pubblico
Ministero - Bene, però dico, voi fate
un’osservazione specifica, puntuale su un rilevamento di un fatto di una intersecazione
del tracciato con un fiume, dico, su questo fatto qua…
Teste D. F. - Non c’è stato contatto.
[...]
Teste D. F. -
Sì; cioè, nel senso, vedendo che non
c’era nessun ritorno di nessuno tipo e parlando… gli unici nostri contatti, gli
unici nostri interlocutori sul luogo erano i Comuni, gli uffici ambiente dei
Comuni, anche da loro non ottenevamo niente, dico andiamo all’origine del
problema e chiediamo che siano loro stessi, gli operatori che vanno sul
territorio a fare il lavoro, a prendere conoscenza della nostra esistenza.
Ora se è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare,
pare però giusto anche l’opposto, ovvero togliere a Cesare quel che non è di
Cesare.
Non si può usare la scorciatoia di dire che l’opera
pubblica non provocherà danni per evitare tali possibili “intralci” e giustificare
dopo i danni stessi, dicendo che comunque sono stati realizzati nel corso dell’esecuzione
di opera pubblica.
In quest’ultimo caso siamo fuori dal caso di danni
leciti. I danni sono illeciti e nel nostro caso costituiscono anche reato.
Diciamolo con le semplici, ma efficaci parole dei cittadini danneggiati
come il sig. L. M..
Al sig, L. M. seccano la
sorgente I
Sorcelli. È un coltivatore diretto, ma
pare conoscere i suoi diritti ed i suoi doveri meglio di tanti soggetti
pseudoqualificati transitati in quest’aula. L. M. sa benissimo la differenza
tra cosa è giusto e cosa è ingiusto, cosa si deve tenere e cosa no.
Nei terreni del sig. L. M.
ci hanno fatto due depositi e lui se li è tenuti perché sa che se li deve
tenere e non perché ne fosse contento. Infatti L. M. finisce con l’affittare a
Cavet il terreno per allocarvi i depositi. Controvoglia, ma lo affitta.
Teste L. M. - Sì, sì, ma lo stoccaggio
che ho fatto io, se sapevo così non lo facevo, però lo sa come mi dicono? ‘Non
lo vuoi dare, caro? Ti facciamo l’esproprio e poi prendi meno che
dell’affitto’. Ecco. E allora a questo punto io cosa faccio io? Cosa faccio?
Eh?
Avvocato - Mi scusi signor L. M., l’esproprio glielo fa l’ente pubblico eh, mica
glielo fanno…
Teste L. M. - Però ti vengono a dire queste ragioni qui e allora… allora cosa facciamo?
Il mio terreno, pago le tasse, non sono più padrone io perché ti vengono a dire
‘O così, o cosà, il terreno te lo prendiamo’.
Quindi il sig. L. M. sa che
la pubblica amministrazione può provocargli dei danni, ma in questo caso leciti,
e infatti se li tiene e di questi non si lamenta e non si costituisce parte
civile per questi danni. E per cosa si costituisce parte civile? Per l’acqua. E
perché? Perché sa di aver ragione. Sa di aver subito un torto.
Pubblico Ministero, sulla essiccazione della sorgente
del sig. L. M. - Quindi è stata una cosa all’improvviso?
Teste L. M. -
All’improvviso, io non
pensavo mai di trovarmi in quelle condizioni lì, se no altrimenti penso che
come me si facesse altri passi, se era possibile farli, per vedere se non
avevamo questi danni.
Ecco lo stato di diritto nella sintesi popolare.
L’esproprio sì, il fatto compiuto no. La logica del “fatto compiuto” ha privato
i cittadini “di fare i loro passi, se era possibile farli”, di tutelarsi, prima
del danno. Ed il principio di legalità prevede che ci si possa tutelare prima
del danno, non dopo. Se la tua tutela la puoi esercitare prima del danno, siamo
nell’ambito delle attività lecite indennizzabili. Se dopo, siamo nel campo
dell’illecito civile e, nel nostro caso, anche dell’illecito penale.
Non è difficile. Ce lo ha
spiegato benissimo una persona semplice. Basta volerlo capire.
Verifichiamo se diciamo il vero e dunque se ci siano o no queste
autorizzazioni.
Tra le migliaia di pagine di
cui si forma questo fascicolo l’unico passaggio degno di nota in materia, si
ritrova nell’Accordo procedimentale siglato nell'anno 1995, il giorno 28 del
mese di luglio in Roma tra il Ministro dell'Ambiente protempore ing. Paolo
Baratta, il Ministro dei Trasporti pro-tempore prof. Giovanni Caravale, le
Ferrovie dello Stato, rappresentate dal prof. Lorenzo Necci, la Treno Alta
Velocità rappresentata dall'ing. Ercole Incalza, dalla Regione Emilia Romagna,
nella persona del presidente pro-tempore dott. Pierluigi Bersani e la Regione
Toscana, nella persona del presidente pro-tempore dott. Vannino Chiti.
Al punto c), denominato “interferenze idrogeologiche” si legge:
“II progetto esecutivo è
stato predisposto secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e delle
Regioni Emilia Romagna e Toscana, avendo riguardo specifico alle numerose
emergenze idriche, a libero deflusso o captate, nonché dei numerosi pozzi per
1'approvvigionamento idrico presenti, nelle aree interessate dai lavori.
c.1.
In rapporto alle risorse idriche elencate, di importanza ed utilizzazione
diversa (alimentazioni acquedotti pubblici o privati) dovrà essere assicurato
il monitoraggio sia di quelle superficiali che di quelle sotterranee.
I
punti di osservazione riportati nelle cartografie "Monitoraggio
idrogeologico" del Progetto Esecutivo (cifra appendice 2) saranno
incrementati per evitare che la loro discontinuità non permetta una esauriente
valutazione delle possibili interferenze con gli acquiferi.
Ulteriori
punti di osservazione, anche in relazione all'andamento del lavori, potranno
essere individuate dall'Osservatorio Ambientale che valuterà anche la
adeguatezza delle informazioni rese disponibili.
II monitoraggio dovrà
essere realizzato secondo quanto indicato al punto 4.5.2 dell'allegato 3.
Per
quanta riguarda il monitoraggio delle acque superficiali il monitoraggio dovrà
essere realizzato secondo quanta indicato al punto 4.5.1 dell'allegato 3. In
relazione all'andamento dei lavori l’Osservatorio ambientale potrà individuare
ulteriori punti di misura e prelievo.
c.2. In ogni caso, qualora
il monitoraggio manifestasse l'insorgenza di fenomeni significativi dovrà
essere garantito il livello di servizio di fornitura idropotabile per quantità
e qualità attualmente erogata. A garanzia dei suddetti eventuali interventi e
prestata la polizza fideiussoria di cui all'art, 3, comma 2, lettera b).
Con
riferimento alle interferenze idrogeologiche sopra descritte si rende inoltre
necessario:
- per i lavori di scavo
delle gallerie e di coltivazione delle cave.
L'obiettivo
fondamentale di tutela delle risorse idriche naturali, in fase di realizzazione
dell'opera, mediante il contenimento degli emungimenti accidentali delle falde
sotterranee nel corso dell'avanzamento dei fronti di scavo, deve essere
conseguito con l'adozione di iniziative di rapido intervento, di provvedimenti
tempestivi di tamponatura delle acque affluenti, nonché di impermeabilizzazione
e rivestimento solleciti del cavo.
c.3.
I controlli freatimetrici nei pozzi individuati nella mappa di cui al
precedente punto c1), saranno integrati con l'installazione di strumentazioni
di misura per l'accertamento in continuo delle portate idriche rinvenute ed
emunte in fase di scavo.
c.4.
Entro sei mesi dalla stipula dell'atto integrativo e comunque non oltre il 28
febbraio 1996 il proponente predisporrà un codice di esecuzione e comportamento
nei lavori di scavo da approvarsi da parte dell'Osservatorio per assicurare che
tutte le acque defluenti siano convogliate fino all'imbocco delle gallerie in
canali idoneamente rivestiti, con pendenza e sezione costanti e sufficiente
lunghezza, opportunamente dimensionati in rapporto ai deflussi massimi
prevedibili ed attrezzati con apparecchiature per la registrazione automatica
delle portate, entro i valori massimi e minimi di interesse.
I dispositivi di misura per ciascuna galleria o
tratto di essa dovranno essere progettati ed ubicati in funzione delle modalità
di attacco degli scavi, del numero e della posizione dei fronti di avanzamento,
dei sistemi di allontanamento delle acque dal cavo, delle direzioni di deflusso
delle stesse e della possibilità di convogliamento in sezioni di misura uniche
o frazionate.
L
'adozione del predetto codice farà parte integrante dei documenti che regolano
i rapporti con le imprese esecutrici dei lavori.
c.5.
Al fine di prevenire eventuali interruzioni all'approvvigionamento idrico dei
comuni di:
Vaglia,
Sesto Fiorentino, Borgo S. Lorenzo e Firenzuola in funzione
dell'intercettamento. degli acquiferi durante i lavori di costruzione della
galleria e di coltivazione delle cave, entro tre mesi dalla stipula dell'atto
integrativo e comunque non oltre il 30 novembre 1995 dovranno essere consegnati
i progetti di approvvigionamento idrico alternativo per i suddetti Comuni, la
cui realizzazione deve essere disposta, prima dell'inizio dei lavori di scavo
della galleria e di coltivazione delle cave, a spese del proponente. Detti
approvvigionamenti sono garantiti dalla apposita polizza fideiussoria indicata
all'art. 3, comma 2, lettera a).
Nelle aree di seguito
indicate con riferimento alle precedenti categorie a), b), e c) e a quant'altro
riportato, si rende necessario integrare il progetto esecutivo.
Omissis
c.8. definizione con
diversi piezometri dell'area di influenza dei pozzi di Borgo San Lorenzo;
monitoraggio periodico dei pozzi per verificare l'effettiva assenza di
interferenze tra la cava-deposito progettata e l'area di alimentazione dei
pozzi. II controllo ed il monitoraggio dovranno riferirsi alla qualità chimica,
alle sue variazioni ed alle oscillazioni della falda nonché al livello
idrometrico della Sieve in prossimità dei pozzi.”
Tutto qui.
È l’unico documento ufficiale da cui si desume che qualcosa accadrà
(anche se non si dice cosa) e, nel caso che questo qualcosa accada, si dovrà
far qualcosa.
Qualora dovessero succedere altre cose (anche queste non si sa quali), si
dovrà fare qualcos’altro.
Di sicuro si dovranno
controllare i pozzi di Borgo S. Lorenzo.
E questa sarebbe un’autorizzazione?
Rilasciata da chi a chi?
E in forza di quali leggi e competenze?
E con quale oggetto?
Quest’atto
pur riletto cento volte ha sempre portato alla medesima conclusione: non è, né
può esserlo, un atto autorizzatorio, perché, se no, verrebbero meno tutti i
principi in materia a tutela del cittadino nei confronti dello Stato.
E quando abbiamo sentito l’arch. Costanza Pera, allora
Direttore generale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale e l’Informazione
ai Cittadini del Ministero dell’Ambiente, ed oggi Dirigente generale del Ministero
delle Infrastrutture, da una parte ci siamo tranquillizzati, ma dall’altra
preoccupati.
Tranquillizzati perché si è
avuta la conferma che quel parere non autorizzava alcunché. Preoccupati perché
c’è da domandarsi quale sia il livello dell’amministrazione preposta a tale
competenze.
Per stessa ammissione del Direttore generale Pera le
procedure dell’epoca erano assolutamente inadeguate all’approvazione di
un’opera quale la tratta dell’A.V. Firenze Bologna e l’operato del Ministero
dell’Ambiente era un “tentativo” di tutelare l’interesse ambientale
Un
tentativo? Si approva un’opera come la Firenze-Bologna e si va a tentativi?
Ma leggiamole, le
dichiarazioni dell’arch. Pera.
TESTE PERA – Devo confessare che il mio ricordo è abbastanza… non preciso, però
diciamo che quello che è successo, le analisi, gli approfondimenti cui si è
dato luogo sono ottimamente sintetizzati in un documento ufficiale, preparato
dai miei uffici, che è l’accordo procedimentale sottoscritto il 28 di luglio
del 1995 dai Presidenti delle regioni Toscana e Emilia-Romagna e dai Ministri
interessati. L’accordo fu scritto a seguito di una istruttoria estremamente
prolungata, che durò alcuni anni, sul progetto e, diciamo, ci si rese conto che
la procedura di valutazione di impatto ambientale non era in condizione di
sciogliere tutti i nodi di un progetto di enorme complessità e di grande anche
protrazione nel tempo, per cui noi saremmo intervenuti con un parere e un
giudizio di compatibilità rispetto a un’opera che aveva poi uno sviluppo
temporale molto lungo in un ambiente fisico in parte da… le cui caratteristiche
andavano precisate in corso d’opera. Quindi fu, per la prima volta in Italia,
instaurato questo concetto dell’accordo procedimentale e dell’osservatorio, che
doveva servire ad accompagnare l’esecuzione dell’opera e a risolvere in corso
d’opera i problemi che, anche soprattutto sotto il profilo idrogeologico, si
sarebbero potuto presentare.
Quindi leggi non ce ne sono. Cominciamo a mettere i
puntini sulle i: è un tentativo. E nel
principio di legalità tentativi non se ne fanno. Quindi fu per la prima
volta in Italia, sembra un titolo di merito, una stelletta. Cioè, voglio dire:
oggi abbiamo visto dove siamo, speriamo sia l’ultima, vorrei dire. Fu per la
prima volta in Italia instaurato questo concetto dell’accordo procedimentale e
dell’Osservatorio - sull’Osservatorio capitolo a parte, e ci torneremo – che
doveva servire ad accompagnare l’esecuzione dell’opera ed a risolvere in corso
d’opera i problemi che anche soprattutto sotto il profilo idrogeologico si
sarebbero dovuti presentare. Non è
un’autorizzazione, è un “vedremo”. “Vedendo, facendo”, dicono in Calabria.
TESTE PERA – Se era una cosa… allora, noi, dal nostro punti di vista di allora
ovviamente, molto importante, non so che rilievo abbia per il Pubblico
ministero, la procedura di VIA, disciplinata dalla legge, prevedeva che si
facesse uno studio di impatto ambientale allegato al progetto a cura del
proponente l’opera e che il Ministero dell’ambiente avesse 90 giorni di tempo
per esprimersi di concerto col Ministro dei beni culturali. Ora, questa
procedura poteva andare bene per, non so, un inceneritore di rifiuti piuttosto
che… che poi non andava bene nemmeno in quel caso, non per un’opera di questo
genere.
Quindi ci dicono che c’è una procedura,
l’Italia è dotata di una procedura che non va bene neanche per un inceneritore.
Però l’applicano, così, per l’Alta Velocità, e fanno un tentativo.
Ricordiamoci: non mi interessa, se la
sbrigherà la Corte dei Conti se questa roba è regolare, ci sono danni, non
mi interessa. Mi interessa ai nostri fini, riportiamolo sempre ai nostri fini,
se questa è un’attività lecita, legittimamente autorizzata. Questo ci
interessa: se questa è un’autorizzazione.
TESTE PERA – Cioè, noi ci siamo trovati a doverci occupare ed esprimere su un
progetto di enorme complessità con delle procedure assolutamente inadeguate,
quindi abbiamo, diciamo, insieme alle Regioni, perché poi le Regioni avevano
una competenza e un interesse su quest’opera
assolutamente straordinaria, perché stiamo parlando perlopiù tra l’altro di
materie già di competenza regionale in termini operativi e quotidiani, insieme alle Regioni abbiamo costruito questo
sistema di accordo procedimentale e di costituzione dell’osservatorio
nonché delle garanzie fidejussorie...
(basta pagare l’assicurazione, poi ci arriveremo)
TESTE PERA – ...del realizzatore nei confronti del
Ministero dell’ambiente, che era la prima volta in Italia e vorrei dire in
Europa che si realizzava.
(certo in Europa se ne guardano bene da fare una cosa
del genere)
TESTE PERA - Quindi abbiamo fatto qualcosa di assolutamente eccezionale...
(se lo dice da sola, ma forse non ha letto i
giornali)
TESTE PERA - ... sotto il profilo del tentativo di assicurare la tutela dell’interesse ambientale. E qui c’è la risposta alla
sua domanda, nel senso che il parere della Commissione che io al momento non ho
e se mi viene fornito posso commentare, e il successivo accordo procedimentale
tra i soggetti istituzionali interessati, si collocano in un preciso momento
temporale, quel luglio del 1995, ma intendevano accompagnare la realizzazione
dell’opera, quindi man mano… Alcune delle definizioni scritte, alcune delle
affermazioni contenute nell’accordo procedimentale sono… a me paiono decisamente
rilevanti in termini anche di novità di quello che si andava a fare. Se lei ha
letto o legge la parte per i lavori di scavo delle galleria e di coltivazione
delle cave, tutte quelle pagine sono il tentativo di delineare, a montagna
chiusa ovviamente, un modo di comportarsi, di agire, che garantisse quanto più
possibile l’interesse ambientale.
Quindi per espressa
affermazione di chi ha predisposto il parere per il Ministero dell’Ambiente poi
trasfuso nella conferenza dei servizi, questo parere è figlio di una procedura
inadeguata per opere del tipo la Firenze-Bologna, per cui si è inteso inventare
un qualcosa di nuovo non disciplinato dalle leggi allora vigenti.
Per espressa affermazione di chi ha predisposto il
parere si è fatto un tentativo per assicurare la tutela dell’ambiente. Un
tentativo? Cioè: si tenta? Si approva la Firenze-Bologna a tentativi?
E visto che era un
tentativo, allora viene da pensare che non c’è da sorprendersi che sia
fallito. È il destino di tanti tentativi, il fallimento, e si dà il caso
che questo sia proprio uno di quelli falliti.
Ma se siamo di fronte ad un tentativo, come si può
definire quel parere del Ministero dell’Ambiente un’autorizzazione? Come può
essere qualificata un’autorizzazione un provvedimento privo di una espressa
base normativa di diritto positivo vigente che ne legittimi l’adozione?
Esiste nel nostro ordinamento il concetto di
“tentativo di autorizzazione”? No, non crediamo.
Ecco perché diciamo che
siamo di fronte a danni provocati in seguito ad un’attività non debitamente
autorizzata. Perché il parere del
Ministero non è un’autorizzazione e non è stata rilasciata in forza ad una
legge specifica che legittimasse la causazione di tali danni.