Associazione di volontariato Idra

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COMUNICATO STAMPA       Firenze, 14.11.’08

 

GUAI TAV IN PILLOLE

stralci della requisitoria

che i Pubblici Ministeri Gianni Tei e Giulio Monferini

hanno pronunciato al processo in corso presso il Tribunale di Firenze

a carico dei costruttori della TAV fra Firenze e Bologna

 

 

Undicesima puntata:

“NON È UN’AUTORIZZAZIONE, È UN “VEDREMO”.

«VEDENDO, FACENDO», DICONO IN CALABRIA”.

 

 

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE MONOCRATICA

 

DOTT. ALESSANDRO NENCINI        Giudice

 

Procedimento penale n. 535/04 R.G.

 

Udienza del 3 aprile 2008

 

 

 

Requisitoria del Pubblico Ministero dott. Gianni Tei

[Stralcio n. 11]

 

 

“SI PUÒ LEDERE ANCHE LA PROPRIETÀ PRIVATA, MA SI DEVONO SEGUIRE LE PROCEDURE DOVUTE. CIÒ CHE NON È AMMESSO, NEPPURE IN CASO DI OPERA PUBBLICA, È DI METTERE I TERZI DI FRONTE AL “FATTO COMPIUTO”. QUESTO ASSUNTO NON È UN TEOREMA, UNA IDEOLOGIA, MA È PURO DIRITTO”.

 

 

LA CONDOTTA

 

Visti i danni passiamo alla condotta. La condotta attribuita agli imputati è quella di aver provocato ingenti danni all’ambiente ed alle proprietà di persone fisiche nel corso di un’attività non legittimata ed autorizzata fino a tal punto. È questo l’aspetto che interessa. È  un po’ il nocciolo del processo.

Perché parliamo di attività non autorizzata? Perché solo nel caso di un’attività debitamente e puntualmente autorizzata sarebbero scriminati i danni realizzati.

Dall’inizio delle indagini è proseguita nei tre anni di dibattimento la ricerca da parte della Procura di un eventuale provvedimento autorizzatorio di tutto quanto è successo.

Già durante le indagini, nei primi interrogatori della Sargentini e del Trezzini - nella loro veste di rappresentanti dell’Osservatorio Ambientale – fu chiesta l’esibizione degli atti da cui si potesse desumere la lista dei danni che CAVET era stata autorizzata a cagionare in relazione all’esecuzione della tratta FI-BO. E ricordiamo la sorpresa di apprendere il fatto che non esistesse niente in tal senso, e di come i lavori di scavo andassero avanti così, ad occhio, con una modalità che, se la vogliamo definire con benevolo termine eufemistico, potremmo definire di “work in progress”.  Peccato che l’ordinamento italiano non ammetta però il calpestare i diritti dei privati, lo sconquasso del territorio, anche se cagionato da un “work in progress”. La pubblica amministrazione deve sottostare al rispetto delle leggi e può esercitare la supremazia concessale e cagionare danni (o farli cagionare a chi opera per suo conto) solo se adotta provvedimenti conformi alle leggi. Maggiormente laddove per raggiungere i suoi scopi, ha necessità di sacrificare il paesaggio da una parte ed i diritti soggettivi o interessi legittimi di privati dall’altra, dovendo adottare provvedimenti ablatori nei loro confronti.

Ricordiamo solo di passaggio gli artt. 9, II comma e 42, II comma, della Costituzione. Il primo afferma la tutela del paesaggio della nazione, il secondo la proprietà privata anche nei casi in cui debba soccombere a motivi di interesse generale.

Solo nel rispetto del principio di legalità non si producono danni penalmente rilevanti, ma danni conseguenti da attività lecita e quindi meramente indennizzabili.

Per esemplificare, tutti sanno cosa si deve fare per espropriare un metro quadrato di terra ad un privato per realizzare una strada pubblica, una scuola, della case popolari.  Lo sa CAVET che, come ricorda Longo, ha un apposito ufficio espropri.

IMPUTATO LONGO – Sì, ne sono a conoscenza anche se, anche qui, diciamo, la struttura era organizzata, la struttura Cavet, era organizzata con un ufficio competente a monte del cantiere...

PM DR. TEI – Quale è?

IMPUTATO LONGO – ...che era un ufficio espropri che curava tutte le procedure necessarie per avere, arrivare alla disponibilità dell’area, e in quel momento lì il cantiere entrava nella disponibilità dell’area e realizzava l’opera.

PM DR. TEI – Perfetto. Quindi le davano il via?

IMPUTATO LONGO – Sì.

PM DR. TEI – Quindi, allora, possiamo concordare su questo. Che un progetto esecutivo che va avanti per fasi, però secondo le esigenze di volta in volta vuoi su un esproprio, vuoi su una cosa [inc.] voi acquisivate, i vostri uffici più competenti acquisivano le varie autorizzazioni, le varie nulla osta [inc.], e voi, avuto il via, procedevate esecutivamente?

IMPUTATO LONGO – Sì.

PM DR. TEI – Questo è esatto. Se c’era qualcosa che esulava, voi dovevate scrivere e segnalare la vostra esigenza?

IMPUTATO LONGO – Sì, certo. Evidentemente nel momento in cui potevano nascere problemi. Però normalmente il costruttivo nel momento in cui veniva redatto c’era anche una relazione sulla conformità rispetto all’esecutivo, e veniva verificato anche a livello di occupazione delle aree. Per cui si verificava se l’occupazione delle aree era quella prevista in esecutivo...

PM DR. TEI – Ecco. Con tutti gli aggiustamenti sul campo.

IMPUTATO LONGO - ...e poi l’ufficio espropri si tarava su quella situazione per procedere.

PM DR. TEI – Perfetto. Un work in progress secondo. C’era una visione di massima, e poi in concreto si andava a verificare?

IMPUTATO LONGO – Bene.

Niente di tutto questo esiste per i danni alla risorsa acqua di cui si occupa questo processo.

Lasciamo ai difensori l’improbo compito di dimostrare come i danni contestati rientrino nell’alveo dei danni autorizzati e quindi dimostrare come siano danni da attività lecita autorizzata.

Diciamo questo collegandoci anche al secondo aspetto richiamato ovvero quello di OPERA PUBBLICA. Non vi è dubbio che qualora l’interesse pubblico lo esiga si possano cagionare danni a terzi, e che questi danni siano appunto danni da attività lecita e quindi al di fuori di ogni ipotesi di reato e solamente passibili di indennizzo.  In altre parole le opere pubbliche possono comportare anche danni, ma nel caso devono essere seguite tutte le opportune procedure. Si può ledere anche la proprietà privata, ma si devono seguire le procedure dovute. Ciò che non è ammesso, neppure in caso di opera pubblica, è di mettere i terzi di fronte al “fatto compiuto”.

Questo assunto non è un teorema, una ideologia, ma è puro diritto.

Se io privato subisco una occupazione d’urgenza per pubblica utilità potrò infatti ricorrere al TAR. Se viene redatta una variante al piano regolatore e di fronte a casa mia, al posto del parco che c’è, è previsto l’insediamento di una zona industriale, potrò presentare osservazioni. Se il progetto di un’opera di interesse generale viene pubblicato ed io vengo così a conoscenza, ad esempio, che è previsto che mi seccheranno la fonte, la sorgente che utilizzo abitualmente o che sarò costretto ad allacciarmi ad un acquedotto pubblico pur avendo avuto fino a quel momento un pozzo privato, o che l’acquedotto fino a quel momento in funzione verrà meno e sarò servito da autobotti – si badi bene, sono tutte fattispecie che si sono verificate nel caso di cui ci occupiamo - potrò presentare osservazioni, fare opposizione, chiedere tutela alle amministrazioni e giurisdizioni competenti.

Ma se tutto questo non viene esplicitato, io non sono tenuto a tenermi i danni che subisco.

D. F. [...] prova a fare osservazioni anche al Ministero, in Comune, ma rimbalza. Visto che ha un acquedotto che serve 135 famiglie, informandosi ha visto che il tracciato della linea ferroviaria intersecava il Carzola. Chiede di avere chiarimenti e rassicurazioni. Nessuna risposta. Anzi no, gli mandano uno del consorzio Saturno a misurare la compatibilità elettromagnetica.

Pubblico Ministero - Oh, era questo. Quindi voi praticamente da dei fogli avevate visto che il percorso dell’alta velocità avrebbe intersecato (perché siamo su una pianta) il Carzola, quindi dice, cosa succede? c’è qualcuno che ci sa dire cosa succederà? Una cosa di questo tipo?

Teste D. F. - Esatto; temiamo che questo possa provocarci qualche danno, chiediamo… questo era il senso della nostra osservazione… che venga meglio specificata la questione e che noi veniamo presi in considerazione.

Pubblico Ministero - Ecco, siete stati presi in considerazione?

Teste D. F. - Ufficialmente, direttamente dal Ministero no, l’unica cosa che è successa è quella che citavo prima di questo Consorzio Saturno che tre anni dopo mi chiamò per fare lo studio di compatibilità elettromagnetica.

Pubblico Ministero - Che però è un cosa…

Teste D. F. - È tutta un’altra cosa.

Pubblico Ministero - Quindi lasciamo perdere un attimo Saturno.

Teste D. F. - È stato l’unico evento.

Pubblico Ministero - Bene, però dico, voi fate un’osservazione specifica, puntuale su un rilevamento di un fatto di una intersecazione del tracciato con un fiume, dico, su questo fatto qua…

Teste D. F. - Non c’è stato contatto.

[...]

Teste D. F. - Sì; cioè, nel senso, vedendo che non c’era nessun ritorno di nessuno tipo e parlando… gli unici nostri contatti, gli unici nostri interlocutori sul luogo erano i Comuni, gli uffici ambiente dei Comuni, anche da loro non ottenevamo niente, dico andiamo all’origine del problema e chiediamo che siano loro stessi, gli operatori che vanno sul territorio a fare il lavoro, a prendere conoscenza della nostra esistenza.

Ora se è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, pare però giusto anche l’opposto, ovvero togliere a Cesare quel che non è di Cesare.

Non si può usare la scorciatoia di dire che l’opera pubblica non provocherà danni per evitare tali possibili “intralci” e giustificare dopo i danni stessi, dicendo che comunque sono stati realizzati nel corso dell’esecuzione di opera pubblica.

In quest’ultimo caso siamo fuori dal caso di danni leciti. I danni sono illeciti e nel nostro caso costituiscono anche reato.

Diciamolo con le semplici, ma efficaci parole dei cittadini danneggiati come il sig. L. M..

Al sig, L. M. seccano la sorgente I Sorcelli. È un coltivatore diretto, ma pare conoscere i suoi diritti ed i suoi doveri meglio di tanti soggetti pseudoqualificati transitati in quest’aula. L. M. sa benissimo la differenza tra cosa è giusto e cosa è ingiusto, cosa si deve tenere e cosa no.

Nei terreni del sig. L. M. ci hanno fatto due depositi e lui se li è tenuti perché sa che se li deve tenere e non perché ne fosse contento. Infatti L. M. finisce con l’affittare a Cavet il terreno per allocarvi i depositi. Controvoglia, ma lo affitta.

Teste L. M. - Sì, sì, ma lo stoccaggio che ho fatto io, se sapevo così non lo facevo, però lo sa come mi dicono? ‘Non lo vuoi dare, caro? Ti facciamo l’esproprio e poi prendi meno che dell’affitto’. Ecco. E allora a questo punto io cosa faccio io? Cosa faccio? Eh?

Avvocato - Mi scusi signor L. M., l’esproprio glielo fa l’ente pubblico eh, mica glielo fanno…

Teste L. M. - Però ti vengono a dire queste ragioni qui e allora… allora cosa facciamo? Il mio terreno, pago le tasse, non sono più padrone io perché ti vengono a dire ‘O così, o cosà, il terreno te lo prendiamo’.

Quindi il sig. L. M. sa che la pubblica amministrazione può provocargli dei danni, ma in questo caso leciti, e infatti se li tiene e di questi non si lamenta e non si costituisce parte civile per questi danni. E per cosa si costituisce parte civile? Per l’acqua. E perché? Perché sa di aver ragione. Sa di aver subito un torto.

Pubblico Ministero, sulla essiccazione della sorgente del sig. L. M. - Quindi è stata una cosa all’improvviso?

Teste L. M. - All’improvviso, io non pensavo mai di trovarmi in quelle condizioni lì, se no altrimenti penso che come me si facesse altri passi, se era possibile farli, per vedere se non avevamo questi danni.

Ecco lo stato di diritto nella sintesi popolare. L’esproprio sì, il fatto compiuto no. La logica del “fatto compiuto” ha privato i cittadini “di fare i loro passi, se era possibile farli”, di tutelarsi, prima del danno. Ed il principio di legalità prevede che ci si possa tutelare prima del danno, non dopo. Se la tua tutela la puoi esercitare prima del danno, siamo nell’ambito delle attività lecite indennizzabili. Se dopo, siamo nel campo dell’illecito civile e, nel nostro caso, anche dell’illecito penale.

Non è difficile. Ce lo ha spiegato benissimo una persona semplice. Basta volerlo capire.

Verifichiamo se diciamo il vero e dunque se ci siano o no queste autorizzazioni.

Tra le migliaia di pagine di cui si forma questo fascicolo l’unico passaggio degno di nota in materia, si ritrova nell’Accordo procedimentale siglato nell'anno 1995, il giorno 28 del mese di luglio in Roma tra il Ministro dell'Ambiente pro­tempore ing. Paolo Baratta, il Ministro dei Trasporti pro-tempore prof. Giovanni Caravale, le Ferrovie dello Stato, rappresentate dal prof. Lorenzo Necci, la Treno Alta Velocità rappresentata dall'ing. Ercole Incalza, dalla Regione Emilia Romagna, nella persona del presidente pro-tempore dott. Pierluigi Bersani e la Regione Toscana, nella persona del presidente pro-tempore dott. Vannino Chiti.

Al punto c), denominato “interferenze idrogeologiche” si legge:

“II progetto esecutivo è stato predisposto secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e delle Regioni Emilia Romagna e Toscana, avendo riguardo specifico alle numerose emergenze idriche, a libero deflusso o captate, nonché dei numerosi pozzi per 1'approvvigionamento idrico presenti, nelle aree interessate dai lavori.

c.1. In rapporto alle risorse idriche elencate, di importanza ed utilizzazione diversa (alimentazioni acquedotti pubblici o privati) dovrà essere assicurato il monitoraggio sia di quelle superficiali che di quelle sotterranee.

I punti di osservazione riportati nelle cartografie "Monitoraggio idrogeologico" del Progetto Esecutivo (cifra appendice 2) saranno incrementati per evitare che la loro discontinuità non permetta una esauriente valutazione delle possibili interferenze con gli acquiferi.

Ulteriori punti di osservazione, anche in relazione all'andamento del lavori, potranno essere individuate dall'Osservatorio Ambientale che valuterà anche la adeguatezza delle informazioni rese disponibili.

II monitoraggio dovrà essere realizzato secondo quanto indicato al punto 4.5.2 dell'allegato 3.

Per quanta riguarda il monitoraggio delle acque superficiali il monitoraggio dovrà essere realizzato secondo quanta indicato al punto 4.5.1 dell'allegato 3. In relazione all'andamento dei lavori l’Osservatorio ambientale potrà individuare ulteriori punti di misura e prelievo.

c.2. In ogni caso, qualora il monitoraggio manifestasse l'insorgenza di fenomeni significativi dovrà essere garantito il livello di servizio di fornitura idropotabile per quantità e qualità attualmente erogata. A garanzia dei suddetti eventuali interventi e prestata la polizza fideiussoria di cui all'art, 3, comma 2, lettera b).

Con riferimento alle interferenze idrogeologiche sopra descritte si rende inoltre necessario:

- per i lavori di scavo delle gallerie e di coltivazione delle cave.

L'obiettivo fondamentale di tutela delle risorse idriche naturali, in fase di realizzazione dell'opera, mediante il contenimento degli emungimenti accidentali delle falde sotterranee nel corso dell'avanzamento dei fronti di scavo, deve essere conseguito con l'adozione di iniziative di rapido intervento, di provvedimenti tempestivi di tamponatura delle acque affluenti, nonché di impermeabilizzazione e rivestimento solleciti del cavo.

c.3. I controlli freatimetrici nei pozzi individuati nella mappa di cui al precedente punto c1), saranno integrati con l'installazione di strumentazioni di misura per l'accertamento in continuo delle portate idriche rinvenute ed emunte in fase di scavo.

c.4. Entro sei mesi dalla stipula dell'atto integrativo e comunque non oltre il 28 febbraio 1996 il proponente predisporrà un codice di esecuzione e comportamento nei lavori di scavo da approvarsi da parte dell'Osservatorio per assicurare che tutte le acque defluenti siano convogliate fino all'imbocco delle gallerie in canali idoneamente rivestiti, con pendenza e sezione costanti e sufficiente lunghezza, opportunamente dimensionati in rapporto ai deflussi massimi prevedibili ed attrezzati con apparecchiature per la registrazione automatica delle portate, entro i valori massimi e minimi di interesse.

I dispositivi di misura per ciascuna galleria o tratto di essa dovranno essere progettati ed ubicati in funzione delle modalità di attacco degli scavi, del numero e della posizione dei fronti di avanzamento, dei sistemi di allontanamento delle acque dal cavo, delle direzioni di deflusso delle stesse e della possibilità di convogliamento in sezioni di misura uniche o frazionate.

L 'adozione del predetto codice farà parte integrante dei documenti che regolano i rapporti con le imprese esecutrici dei lavori.

c.5. Al fine di prevenire eventuali interruzioni all'approvvigionamento idrico dei comuni di:

Vaglia, Sesto Fiorentino, Borgo S. Lorenzo e Firenzuola in funzione dell'intercettamento. degli acquiferi durante i lavori di costruzione della galleria e di coltivazione delle cave, entro tre mesi dalla stipula dell'atto integrativo e comunque non oltre il 30 novembre 1995 dovranno essere consegnati i progetti di approvvigionamento idrico alternativo per i suddetti Comuni, la cui realizzazione deve essere disposta, prima dell'inizio dei lavori di scavo della galleria e di coltivazione delle cave, a spese del proponente. Detti approvvigionamenti sono garantiti dalla apposita polizza fideiussoria indicata all'art. 3, comma 2, lettera a).

Nelle aree di seguito indicate con riferimento alle precedenti categorie a), b), e c) e a quant'altro riportato, si rende necessario integrare il progetto esecutivo.

Omissis

c.8. definizione con diversi piezometri dell'area di influenza dei pozzi di Borgo San Lorenzo; monitoraggio periodico dei pozzi per verificare l'effettiva assenza di interferenze tra la cava-deposito progettata e l'area di alimentazione dei pozzi. II controllo ed il monitoraggio dovranno riferirsi alla qualità chimica, alle sue variazioni ed alle oscillazioni della falda nonché al livello idrometrico della Sieve in prossimità dei pozzi.” 

 

Tutto qui.

È l’unico documento ufficiale da cui si desume che qualcosa accadrà (anche se non si dice cosa) e, nel caso che questo qualcosa accada, si dovrà far qualcosa.

Qualora dovessero succedere altre cose (anche queste non si sa quali), si dovrà fare qualcos’altro.

Di sicuro si dovranno controllare i pozzi di Borgo S. Lorenzo.

E questa sarebbe un’autorizzazione?

Rilasciata da chi a chi?

E in forza di quali leggi e competenze?

E con quale oggetto?

Quest’atto pur riletto cento volte ha sempre portato alla medesima conclusione: non è, né può esserlo, un atto autorizzatorio, perché, se no, verrebbero meno tutti i principi in materia a tutela del cittadino nei confronti dello Stato.

 

E quando abbiamo sentito l’arch. Costanza Pera, allora Direttore generale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale e l’Informazione ai Cittadini del Ministero dell’Ambiente, ed oggi Dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture, da una parte ci siamo tranquillizzati, ma dall’altra preoccupati.

Tranquillizzati perché si è avuta la conferma che quel parere non autorizzava alcunché. Preoccupati perché c’è da domandarsi quale sia il livello dell’amministrazione preposta a tale competenze.

Per stessa ammissione del Direttore generale Pera le procedure dell’epoca erano assolutamente inadeguate all’approvazione di un’opera quale la tratta dell’A.V. Firenze Bologna e l’operato del Ministero dell’Ambiente era un “tentativo” di tutelare l’interesse ambientale

Un tentativo? Si approva un’opera come la Firenze-Bologna e si va a tentativi?

Ma leggiamole, le dichiarazioni dell’arch. Pera.

TESTE PERA – Devo confessare che il mio ricordo è abbastanza… non preciso, però diciamo che quello che è successo, le analisi, gli approfondimenti cui si è dato luogo sono ottimamente sintetizzati in un documento ufficiale, preparato dai miei uffici, che è l’accordo procedimentale sottoscritto il 28 di luglio del 1995 dai Presidenti delle regioni Toscana e Emilia-Romagna e dai Ministri interessati. L’accordo fu scritto a seguito di una istruttoria estremamente prolungata, che durò alcuni anni, sul progetto e, diciamo, ci si rese conto che la procedura di valutazione di impatto ambientale non era in condizione di sciogliere tutti i nodi di un progetto di enorme complessità e di grande anche protrazione nel tempo, per cui noi saremmo intervenuti con un parere e un giudizio di compatibilità rispetto a un’opera che aveva poi uno sviluppo temporale molto lungo in un ambiente fisico in parte da… le cui caratteristiche andavano precisate in corso d’opera. Quindi fu, per la prima volta in Italia, instaurato questo concetto dell’accordo procedimentale e dell’osservatorio, che doveva servire ad accompagnare l’esecuzione dell’opera e a risolvere in corso d’opera i problemi che, anche soprattutto sotto il profilo idrogeologico, si sarebbero potuto presentare.

Quindi leggi non ce ne sono. Cominciamo a mettere i puntini sulle i: è un tentativo. E nel principio di legalità tentativi non se ne fanno. Quindi fu per la prima volta in Italia, sembra un titolo di merito, una stelletta. Cioè, voglio dire: oggi abbiamo visto dove siamo, speriamo sia l’ultima, vorrei dire. Fu per la prima volta in Italia instaurato questo concetto dell’accordo procedimentale e dell’Osservatorio - sull’Osservatorio capitolo a parte, e ci torneremo – che doveva servire ad accompagnare l’esecuzione dell’opera ed a risolvere in corso d’opera i problemi che anche soprattutto sotto il profilo idrogeologico si sarebbero dovuti presentare. Non è un’autorizzazione, è un “vedremo”. “Vedendo, facendo”, dicono in Calabria.

TESTE PERA – Se era una cosa… allora, noi, dal nostro punti di vista di allora ovviamente, molto importante, non so che rilievo abbia per il Pubblico ministero, la procedura di VIA, disciplinata dalla legge, prevedeva che si facesse uno studio di impatto ambientale allegato al progetto a cura del proponente l’opera e che il Ministero dell’ambiente avesse 90 giorni di tempo per esprimersi di concerto col Ministro dei beni culturali. Ora, questa procedura poteva andare bene per, non so, un inceneritore di rifiuti piuttosto che… che poi non andava bene nemmeno in quel caso, non per un’opera di questo genere.

Quindi ci dicono che c’è una procedura, l’Italia è dotata di una procedura che non va bene neanche per un inceneritore. Però l’applicano, così, per l’Alta Velocità, e fanno un tentativo. Ricordiamoci: non mi interessa, se la sbrigherà la Corte dei Conti se questa roba è regolare, ci sono danni, non mi interessa. Mi interessa ai nostri fini, riportiamolo sempre ai nostri fini, se questa è un’attività lecita, legittimamente autorizzata. Questo ci interessa: se questa è un’autorizzazione.

TESTE PERA – Cioè, noi ci siamo trovati a doverci occupare ed esprimere su un progetto di enorme complessità con delle procedure assolutamente inadeguate, quindi abbiamo, diciamo, insieme alle Regioni, perché poi le Regioni avevano una competenza e un interesse su quest’opera assolutamente straordinaria, perché stiamo parlando perlopiù tra l’altro di materie già di competenza regionale in termini operativi e quotidiani, insieme alle Regioni abbiamo costruito questo sistema di accordo procedimentale e di costituzione dell’osservatorio nonché delle garanzie fidejussorie...

(basta pagare l’assicurazione, poi ci arriveremo)

TESTE PERA – ...del realizzatore  nei confronti del Ministero dell’ambiente, che era la prima volta in Italia e vorrei dire in Europa che si realizzava.

(certo in Europa se ne guardano bene da fare una cosa del genere)

TESTE PERA - Quindi abbiamo fatto qualcosa di assolutamente eccezionale...

(se lo dice da sola, ma forse non ha letto i giornali)

TESTE PERA - ... sotto il profilo del tentativo di assicurare la tutela dell’interesse ambientale. E qui c’è la risposta alla sua domanda, nel senso che il parere della Commissione che io al momento non ho e se mi viene fornito posso commentare, e il successivo accordo procedimentale tra i soggetti istituzionali interessati, si collocano in un preciso momento temporale, quel luglio del 1995, ma intendevano accompagnare la realizzazione dell’opera, quindi man mano… Alcune delle definizioni scritte, alcune delle affermazioni contenute nell’accordo procedimentale sono… a me paiono decisamente rilevanti in termini anche di novità di quello che si andava a fare. Se lei ha letto o legge la parte per i lavori di scavo delle galleria e di coltivazione delle cave, tutte quelle pagine sono il tentativo di delineare, a montagna chiusa ovviamente, un modo di comportarsi, di agire, che garantisse quanto più possibile l’interesse ambientale.

 

Quindi per espressa affermazione di chi ha predisposto il parere per il Ministero dell’Ambiente poi trasfuso nella conferenza dei servizi, questo parere è figlio di una procedura inadeguata per opere del tipo la Firenze-Bologna, per cui si è inteso inventare un qualcosa di nuovo non disciplinato dalle leggi allora vigenti.

Per espressa affermazione di chi ha predisposto il parere si è fatto un tentativo per assicurare la tutela dell’ambiente. Un tentativo? Cioè: si tenta? Si approva la Firenze-Bologna a tentativi?

E visto che era un tentativo, allora viene da pensare che non c’è da sorprendersi che sia fallito. È il destino di tanti tentativi, il fallimento, e si dà il caso che questo sia proprio uno di quelli falliti.

Ma se siamo di fronte ad un tentativo, come si può definire quel parere del Ministero dell’Ambiente un’autorizzazione? Come può essere qualificata un’autorizzazione un provvedimento privo di una espressa base normativa di diritto positivo vigente che ne legittimi l’adozione?

Esiste nel nostro ordinamento il concetto di “tentativo di autorizzazione”? No, non crediamo.

Ecco perché diciamo che siamo di fronte a danni provocati in seguito ad un’attività non debitamente autorizzata.  Perché il parere del Ministero non è un’autorizzazione e non è stata rilasciata in forza ad una legge specifica che legittimasse la causazione di tali danni.

 

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