Associazione di volontariato Idra

iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana

per la promozione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale

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27.4.’99

Agli organi di informazione

LA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE

E’ UN SEGRETO DI STATO?

La legge sulla trasparenza non permetterebbe la trasparenza!

Black out informativo sulla sicurezza nelle grandi opere ferroviarie:

a partire dall’Alta Velocità.

Sono occorsi 6 mesi (!!!) al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze ing. Domenico Riccio per rispondere a una richiesta urgente inviatagli dall’associazione di volontariato Idra lo scorso 17 ottobre.

Idra chiedeva di poter ricevere copia delle "Linee Guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie elaborate dal gruppo di lavoro misto FS-C.N.VV.F. ed approvate dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e dalle F.S.". Di queste "Linee guida" si parlava infatti nella nota n. 10461 del 23.7.'98 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, allegata al parere sul progetto di connessione nodo-tratta per la linea Alta Velocità (Variante di Firenze Castello, con 11 km di tunnel sotto Monte Morello e cantierizzazione urbana di Sesto Fiorentino). Oggi (con lettera datata 17 aprile 1999) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze risponde alla richiesta di documentazione ai sensi della Legge 241/90 formulata da Idra scrivendo che "su conforme parere degli Uffici Centrali" la domanda "non può essere accolta, poiché i dati richiesti, riferibili ad infrastrutture dell’Ente F.S., potrebbero rientrare tra quelli tutelati ai sensi di quanto previsto nell’art. 24 punto 2 comma a della Legge".

Ma cosa si legge all’art. 24 della Legge 241/90?

"1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) ecc."

DUNQUE LA SICUREZZA NELLA GALLERIE È MATERIA DI SEGRETO DI STATO? È POSSIBILE AFFERMARE UNA COSA DEL GENERE DOPO IL DISASTRO DEL MONTE BIANCO? Un documento generale di indirizzo, che è a disposizione della TAV e dell’Italferr perché siano rivisitate le progettazioni ferroviarie inadeguate sul piano della sicurezza, può essere legittimamente negato a una organizzazione del volontariato iscritta al Registro Regionale, e alla stessa opinione pubblica?

Idra ricorda che proprio il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze ing. Domenico Riccio ha sottoscritto lo scorso luglio, nella nota allegata al parere sugli 11 km di tunnel TAV fra Sesto Fiorentino e Vaglia, una valutazione critica dettagliata della tipologia costruttiva adottata per la galleria TAV fra Vaglia e Bologna (60 km di tunnel, per i quali nessun parere è stato richiesto ai Vigili del Fuoco), esprimendo "seri dubbi sulla rapidità ed efficacia dei mezzi di soccorso". Nella costruzione del tunnel fra Vaglia e Bologna, scrive testualmente il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, è stata adottata la tipologia costruttiva denominata "galleria monotubo a doppio binario" con finestre intermedie poste a distanza reciproca di 6-7 km. Ma "nel caso di gallerie con finestre intermedie non è possibile avvicinare i mezzi di soccorso, inviati in appoggio al mezzo intermodale, in zone prossime all'incidente. Tali mezzi infatti potranno raggiungere il punto di innesto delle finestre con la galleria di linea, ad una distanza dal luogo dell'incidente, nella peggiore delle ipotesi, di circa 3,5 km".

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