Associazione di volontariato Idra

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27.2.2000

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

NEGATA LA PUBBLICITÀ AL PROGETTO DI RADDOPPIO

DEL SOTTOPASSO STRADALE DI VIALE BELFIORE:

DOPODOMANI LA CONFERENZA DI SERVIZI,

MA IDRA RICORRE PRESSO IL DIFENSORE CIVICO.

Per martedì 29 febbraio è convocata la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto di raddoppio del sottopasso stradale di Viale Belfiore, primo passo della cantierizzazione della città di Firenze per l'Alta Velocità ferroviaria. In contraddizione coi disegni resi noti precedentemente, il progetto prevede anche la costruzione di un vistoso cavalcavia stradale, piuttosto impattante sul piano visivo, a fianco dell'attuale ponte ferroviario su Viale Belfiore. Un cavalcavia che dovrebbe collegare il Romito - passando sopra Viale Strozzi - con l'area attigua al binario 16 di fronte alla Fortezza da Basso (Piazzale Montelungo).

Soltanto Idra ha informato la città dell'esistenza di questo progetto. Ma all'istanza (17 gennaio) di prenderne visione presso l'Ufficio Nodo del Comune di Firenze, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi (D.Lgs. n. 39\97 e L. n. 241\90), ha fatto seguito il diniego (24 gennaio) del responsabile del procedimento: nella risposta si sostiene che solo dopo che il progetto definitivo sarà stato approvato dall'Amministrazione Comunale e pubblicato se ne potrà prendere visione nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento.

Idra ha fatto quindi ricorso al Difensore civico della Regione Toscana.

Per quanto risulta a Idra, ecco infatti cosa prevede la normativa (Legge 241\90 e successive integrazioni; Regolamento Comunale):

  1. l'accesso agli atti amministrativi è permesso a chiunque ne faccia richiesta salvo che tali atti o documenti non facciano parte di quelli la cui esclusione è prevista direttamente dalla legge come recitano l'art.24 della L.241\90 e l'art.5 del Regolamento Comunale;
  2. l'accesso ai documenti ed atti amministrativi può essere oggetto di una esclusione temporanea da parte del Sindaco con suo provvedimento motivato ai sensi dell'art.6 del Regolamento Comunale;
  3. per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di documenti o atti, anche interni, del Comune o comunque utilizzati per l'attività amministrativa e conservati dal Comune, come stabilito dall'art. 2 del Regolamento Comunale.

Risulta dunque che l'atto a cui si richiede l'accesso non rientra nei casi di esclusione di legge né di esclusione temporanea.

Appare evidente, scrive Idra, che l'attesa della approvazione e della successiva pubblicazione del progetto definitivo è superflua e defatigatoria in quanto lo stesso Regolamento stabilisce che si può accedere persino a documenti o atti interni alla Pubblica Amministrazione. Oltretutto il rifiuto risulta preclusivo di qualsiasi attività od iniziativa che l'associazione potrebbe compiere nell'informazione della cittadinanza e nel conseguente tentativo di acquisire osservazioni dalla medesima in merito al progetto.

Per questi motivi Idra evidenzia al Difensore civico l'incomprensibilità del diniego: lo spirito della normativa sull'accesso agli atti amministrativi è infatti quello di salvaguardia della trasparenza e della partecipazione del cittadino all'attività della Pubblica Amministrazione.

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