L’Associazione Idra, venuta a conoscenza dalla stampa della pendenza, innanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Toscana, di un procedimento per responsabilità erariale a carico di alcuni soggetti coinvolti nella vicenda TAV per i danni conseguenti al deterioramento ed alla perdita irreversibile della risorsa idrica nell’area interessata dai lavori per la costruzione della tratta Bologna-Firenze, ha ritenuto opportuno intervenire in giudizio lo scorso anno mediante la proposizione di un atto di intervento ad adiuvandum delle ragioni della Procura. La nostra Associazione infatti, a tutela delle finalità previste dallo Statuto, ha “…facoltà di promuovere giudizi, intervenire e resistere in tutte le sedi giurisdizionali, civili, penali, amministrative, tributarie e contabili, per la tutela dei beni culturali, della salute e dell’ambiente di vita dei propri associati e dei cittadini in genere, nonché per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse, anche economiche, da destinare agli interventi di interesse pubblico, sia su scala regionale che nazionale”.
Dopo essere stata ammessa al gratuito patrocinio dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, Idra è ritualmente intervenuta in giudizio senza che alcuno abbia sollevato eccezioni di sorta in ordine alla legittimazione e all’interesse ad agire della stessa, le cui ragioni erano state, tra l’altro, ampiamente esplicitate nell’atto. Idra ha dunque partecipato al procedimento presentando memorie ed ha presenziato a tutte le udienze a mezzo del proprio difensore.
Il 31 maggio 2012 la Corte dei Conti ha emesso la propria sentenza, la n. 273/2012, nella quale si legge: “Dall’esame degli atti e dalle risultanze dibattimentali, è emerso, in modo inequivocabile, che il comportamento, da cui è derivato il danno erariale contestato dalla procura (correttamente definito patrimoniale in quanto relativo all’accertata dispersione delle ingenti risorse idriche), è quello tenuto, per la parte di rispettiva competenza, dai convenuti che, come dettagliatamente indicato nell’atto di citazione, agendo con censurabile superficialità, insolita pervicacia ed in violazione ad elementari norme di diligenza, – pur avendo un’adeguata conoscenza dell’opera e delle conseguenze che avrebbe causato alle risorse idriche, in virtù della consistente mole dì informazioni pervenute nella fase istruttoria e volutamente trascurate o non adeguatamente veicolate, – procedettero all’approvazione dei progetti. La loro condotta, dunque, non può che qualificarsi come gravemente colposa e, come tale, definirsi, ai fini evidenziati, quale originatrice del fatto illecito da cui è promanato il danno il cui verificarsi, secondo la prospettazione accusatoria, va fatto risalire al periodo in cui essi rivestivano i rispettivi incarichi istituzionali”. Solo con l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti gli stessi hanno potuto scongiurare una condanna.
Con la sentenza n. 273/2012, tuttavia, la Corte ha ritenuto che Idra non avesse dedotto “la titolarità di nessuna posizione giuridica che avrebbe potuto essere pregiudicata dal mancato riconoscimento delle ragioni addotte dalla Procura Regionale e, quindi, dal disconoscimento dell’esistenza di un danno avente, come si è detto, natura erariale e non ambientale”. Di conseguenza, il Collegio ha ravvisato la necessità di revocare l’ammissione al gratuito patrocinio, precedentemente disposta dall’Ordine degli Avvocati, per mancanza dei necessari presupposti. Dopo la comunicazione di questa decisione, Idra ha considerato e valutato la possibilità di opporsi all’intervenuta revoca, ma l’incertezza dell’esito di un eventuale ricorso in opposizione con condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza, da una parte, e gli oggettivi costi di un eventuale atto di appello avverso la sentenza da proporre a Roma, anch’esso dall’esito incerto con eventuale ulteriore aggravio di spese, dall’altra parte, hanno lasciato propendere per la scelta di “limitare i danni”. Idra era infatti consapevole che la revoca del gratuito patrocinio avrebbe comportato la richiesta, da parte dell’Erario, delle spese (per marche da bollo e notifiche) che l’Associazione, ammessa al gratuito patrocinio, non aveva sostenuto nel corso del procedimento. E difatti nel mese di aprile 2013 Idra ha ricevuto, da parte della Corte dei Conti, la notifica di un primo avviso di pagamento per un importo complessivo di 4.560,22 euro (per marche da bollo sull’atto di intervento per il quale si sono rese necessarie, per procedura, 48 notifiche ai convenuti e ai rispettivi difensori, per spese di notifica e richiesta di copie). Ritenendo tale importo comunque eccessivo, Idra, a mezzo del proprio difensore, ha depositato, presso la Corte dei Conti, un’istanza di rettifica degli importi indicati facendo rilevare che gli atti delle Associazioni ONLUS sono in ogni caso esenti dall’imposta di bollo e chiedendo dunque di rettificare le somme determinate. La Corte dei Conti ha accolto in parte i rilievi formulati da Idra riducendo l’importo richiesto a complessivi 3.010,86 euro. Ma non ha accolto le argomentazioni addotte dalla difesa in ordine all’esenzione dell’imposta di bollo, ritenendole non estensibili all’attività giurisdizionale anche se, per altri motivi, ha disposto la riduzione di quanto originariamente richiesto a tale titolo che, comunque, ne costituisce la voce maggiore. Ne consegue che adesso si rende necessario corrispondere detta somma nel termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso avvenuta in data 19 giugno 2013.
Sembra si tratti del primo e unico caso del genere verificatosi in Italia, al punto che è stato necessario più di un anno per arrivare a notificare all’Associazione le modalità di corresponsione della somma. Inutile rimarcare la sorpresa e il disappunto di Idra per un esito così paradossale del proprio intervento in tutela dell’erario. Un esito imbarazzante, quanto invece preziosa e condivisa è, per l’Associazione fiorentina, la valutazione che la stessa istituzione, la Corte dei Conti, plasticamente esplicita scrivendo a lettere di fuoco, a proposito delle disinvolte operazioni del sistema “Alta velocità”, che esse “pregiudicano l’equità intergenerazionale, caricando in modo sproporzionato su generazioni future ipotetici vantaggi goduti da quelle attuali” (Risultanze del controllo sulla gestione dei debiti accollati al bilancio dello Stato contratti da FF.SS., RFI, TAV e ISPA per infrastrutture ferroviarie e per la realizzazione del sistema “Alta velocità”, 15.12.’08).
Idra, associazione di volontariato che non si avvale di finanziamenti pubblici, lancia quindi una sottoscrizione per poter fronteggiare questo inopinato onere: chi può, aiuti con un versamento sul conto corrente postale n. 26619502, intestato all’Associazione di volontariato Idra – onlus, oppure con un bonifico bancario, anche da casa via internet, tramite home banking, servendosi del codice IBAN IT17 R076 0102 8000 0002 6619 502.