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Idra in Europa: violate a Piombino norme di diritto comunitario!

Posti all’attenzione della Commissione il progetto di realizzazione di una nave rigassificatrice di GNL e le relative opere di trasferimento del gas a terra

La ruota panoramica di Piombino sotto la tromba d'aria del 18 agosto 2022

La ruota panoramica di Piombino sotto la tromba d’aria del 18 agosto 2022

Il progetto di rigassificatore nel porto di Piombino è stato approvato in deroga alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e alla disciplina della Normativa sul rischio di incidente rilevante.

Ad avviso dei firmatari della petizione inviata il 4 gennaio al Parlamento Europeo, il presidente dell’associazione di volontariato Idra Girolamo Dell’Olio e il giurista ambientale Marco Grondacci, la legge nazionale (legge 91/2022) che autorizza la procedura in deroga prevede però procedure che violano il diritto comunitario.

In particolare, la Comunicazione (2019/C 386/05) della Commissione che fornisce agli Stati membri le indicazioni operative per applicare le deroghe di cui ai paragrafi 4 e 5 articolo 2 Direttiva 2011/92/UE afferma: “Tale esenzione sarebbe concessa, pertanto, sulla base di una valutazione caso per caso e non si applicherebbe a un’intera categoria di progetti” e aggiunge, al paragrafo 5: “— Le esenzioni alle regole generali devono essere interpretate e applicate in modo restrittivo.”

L’esenzione della VIA, nel caso del rigassificatore di Piombino, invece, non risulta essere frutto di una valutazione caso per caso ma, appunto, di una legge, la 91/2022, che all’articolo 5 introduce questa procedura derogatoria indiscriminatamente per tutte “le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente. Con la legge 91 si crea così una categoria generale di opere da escludere dalla VIA senza indicazioni specifiche. Ciò in evidente contraddizione con le indicazioni europee, oltre che con la logica e col buon senso: nel caso specifico di Piombino, infatti, è palesemente irragionevole ubicare unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione in un porto piccolo, soggetto a volumi di traffico turistico elevati e in immediata prossimità di un grande centro abitato.

Quanto alla Direttiva “Seveso” sul rischio di incidenti rilevanti – si osserva nella petizione – è vero che in virtù dell’articolo 5 della legge 91 l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai fini antincendio del DLgs 105/2015”. Ma giova ricordare che la normativa Seveso non si applica solo al rischio di incendi, bensì pure a tutti i rischi incidentali di progetti come quelli disciplinati dall’articolo 5 della legge 91, che prevedono sia un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori esistenti (in termini di capacità di stoccaggio), sia l’insediamento di navi di rigassificazione che sostano al largo ma che devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai terminali esistenti (rigassificatori o condotte). Quindi, per entrambe le categorie di progetti, la normativa Seveso si applica compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare invece ad una applicazione di questa normativa limitata agli interventi previsti dalla legge 91.

Sarebbero stati dunque aggirati dalla legislazione nazionale alcuni capisaldi della tutela pubblica dell’ambiente, della salute e della sicurezza.

Perciò Idra chiede alle competenti istituzioni della UE di “verificare se sia in atto una violazione della normativa Comunitaria, e quindi di valutare la possibilità di aprire apposita procedura di infrazione verso gli enti competenti italiani nella materia oggetto della presente petizione”.

 

 



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