Idra condivide coi decisori l’istanza di archiviazione del procedimento trasmessa a Mario Draghi e a Eugenio Giani
“Profili di illegittimità e incostituzionalità del procedimento”: l’associazione fiorentina che dalla primavera affianca la popolazione della costa e dell’Isola d’Elba nella sacrosanta battaglia contro il progetto di rigassificatore all’interno del porto di Piombino, mette in discussione in radice il percorso autorizzativo imposto per decreto a dispetto della tutela dei fondamentali della vita, della sicurezza e dell’economia di quella regione.
Sul tavolo della seconda seduta della conferenza di servizi convocata domani presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale toscana, i quarantotto soggetti chiamati a esprimersi sul progetto e sulle successive integrazioni presentate da Snam dovranno affrontare la più radicale delle richieste, argomentata in punta di diritto nella nota tramessa ieri da Idra al commissario straordinario di governo per il rigassificatore di Piombino, alias presidente della giunta: quella di “dichiarare la improcedibilità del procedimento in oggetto nonché l’annullamento in sede di autotutela delle ordinanze emesse ad oggi”.
Contemporaneamente, l’associazione si rivolge alla presidenza del consiglio dei ministri chiedendo l’annullamento, sempre in sede di autotutela, dello stesso decreto di nomina del commissario “in quanto fondato sui presupposti di una normativa (articolo 5 Decreto Legge 50/2022 convertito nella Legge 91/2022) in contrasto con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA, Industrie a rischio di incidente rilevante e Realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi”.
Vengono puntigliosamente richiamati nel testo della nota – a supporto delle istanze formulate – articoli, paragrafi e commi della direttiva UE 2011/92/UE e della legislazione nazionale che la recepisce (Dlgs 152/2006): essa non prevede la possibilità di esenzioni generalizzate ex lege dall’applicazione delle misure di tutela e salvaguardia, ma solo di esenzioni su singoli progetti specifici: e questo non è il caso dell’articolo 5 del decreto legge 50 che istituisce i poteri straordinari conferiti al commissario in deroga ai capisaldi del diritto ambientale.
Inoltre, l’articolo 3 della Direttiva 94/2014/UE sancisce che i quadri strategici nazionali, sulla base dei quali gli Stati membri decidono le localizzazioni dei punti di distribuzione del GNL, devono essere in linea con la vigente normativa dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente e del clima. E che quindi la procedura di localizzazione prima, e di autorizzazione dopo, deve rispettare la normativa ambientale inerente questi impianti: a) industrie a rischio di incidente rilevante; b) valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza ambientale (VINCA); c) autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Di più. “Per la scelta delle alternative di progetto e di processo va adottato il principio di precauzione, allo scopo di garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio”.
Quanto al DLgs 105/2015 (il cosiddetto Seveso III), si osserva, esso non si applica solo al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di progetti come quello in esame.
Ad accogliere davanti al n. 10 di Piazza Duomo gli invitati al secondo appuntamento della conferenza di servizi sarà di nuovo operativo domattina alle 11, dopo due settimane di forzata assenza per indisposizione, il rappresentante dell’associazione, che da fine agosto attua un ’assedio gentile’ al presidente-commissario Eugenio Giani con la speranza che provveda a rispondere alle quattordici domande inevase inviate per le vie ufficiali sul nodo del rigassificatore, e alla proposta che sia accordato un confronto tecnico con la qualificata delegazione nazionale allestita da Idra. La quale ha aggiunto, per domani, un’ultima pressante richiesta: quella di partecipare come osservatori alla conferenza, nel rispetto dell’abbondante normativa in materia (legge 241/1990; sentenza della Corte Costituzionale n. 302/1994; sito governativo “Italia semplice – Agenda per la semplificazione”).