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Verità nascoste: gravi le conseguenze prevedibili della semplificazione annunciata come “madre di tutte le riforme”

Dopo l’ANAC, l’ANCE, la CGIL e la Corte dei conti, l’associazione Idra lancia al governo un allarmato appello alla ragionevolezza

Costituzione, Art. 3

Costituzione, Art. 3

“Sburocratizzare, togliere “potere” agli uffici, agli apparati, non può a nessun costo tradursi in un “liberi tutti!” a scapito della legalità”. E’ il monito che da Firenze viene lanciato sul tavolo del governo alla vigilia del varo del ‘decreto semplificazioni’: la madre di tutte le riforme proposta con preoccupante leggerezza si annuncia come gravida di conseguenze funeste per la tenuta contabile e democratica del Paese!

Occorrere pensare – sostiene Idra - in termini di “razionalizzazione” dell’azione amministrativa contemperando due esigenze difficilmente conciliabili: la velocità dell’agire e la possibilità di controllo e garanzia dell’agire stesso. Ma, nella bozza di decreto fatta pervenire agli organi di stampa, è proprio una rischiosissima sospensione della legalità che si intravede negli interventi previsti in materia di contratti e opere pubbliche, nella revisione limitativa del reato di abuso d’ufficio e nella ridefinizione della disciplina in materia di danno erariale. E su quest’ultima in particolare si sofferma l’analisi dell’associazione ecologista fiorentina.

“Il primo dubbio che nasce spontaneo è quello della correttezza del ricorso allo strumento del decreto legge per questa materia: quali sono infatti i presupposti di necessità e urgenza alla base di una tale scelta?”, ci si chiede. “Occorre poi sgombrare il campo da un luogo comune che spesso ricorre anche nell’informazione e arriva così alla pubblica opinione. È certamente corretto evocare il tema del rischio di danno erariale in rapporto alla responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici. Sarebbe però corretto ricordare anche che, in particolare negli Enti Pubblici e Locali, la decisione di opere, interventi, convenzioni, ecc., viene adottata con delibere degli organi di rappresentanza politica. Limitare l’esercizio dell’azione di danno erariale, quindi, è quanto meno anche un assist alla mala gestione della cosa pubblica, alla cattiva politica!. E non è casuale, si osserva, l’ostilità profonda che quest’ultima e la parte distorta del sistema economico hanno sempre nutrito nei confronti delle strutture volte a garantire la legittimità anche contabile dell’azione amministrativa.

Viene richiamata in proposito la posizione della Corte dei conti. “Già la limitazione del controllo preventivo ai soli atti dell’esecutivo lasciando la rimanente, enorme attività amministrativa assoggettata soltanto al controllo successivo di gestione produce, sul piano pratico, risultati poco apprezzabili. Infatti intervenire quando il danno è ormai consolidato, certo, quantificato o quantificabile, rientra nell’ottica di un sistema punitivo dei presunti responsabili che porta, quando ci si riesce, all’eventuale recupero del danno stesso ma non evita, né potrebbe, il suo verificarsi”.

Uscendo dal politichese della bozza di decreto, Idra rileva una ingiustificabile disparità di trattamento a categorie distinte di comportamenti (azioni e omissioni) che costituiscono entrambi, ed allo stesso titolo, in evidente contrasto con le previsioni costituzionali (artt. 28 e 113 Cost.), manifestazioni della funzione amministrativa”. E’ legittimo, si sottolinea, che il Governo decida di privilegiare il “fare” rispetto al “non fare”, ma non ad ogni costo, sostiene l’associazione, ed è quanto meno discutibile tradurre questa preferenza in una così macroscopica differenziazione dei livelli di responsabilità contabile. In pratica infatti, secondo quanto prevede l’art. 15 della bozza di decreto, il funzionario pubblico che “non agisce”, che pecca di inerzia, che omette di adempiere ai propri compiti e doveri, continuerebbe ad essere soggetto a responsabilità per dolo o colpa grave. Invece il funzionario che “agisce”, che traduce in atti concreti il potere-dovere di cui è investito (per es., decisioni prese, pagamenti effettuati, ecc.), potrebbe essere perseguito dai giudici contabili solo in presenza di ipotesi di dolo inteso in chiave penalistica, dunque assai arduo da provare, ma non per tutti quei casi, frequentissimi, in cui l’evento dannoso, anche gravissimo, è ‘semplicemente’ conseguenza di una assoluta mancata osservanza delle regole di diligenza, prudenza, perizia che la fattispecie richiedeva”. Una tale disciplina del danno erariale, conclude Idra, equivale ad abolirlo, di fatto, nel 90% dei casi.

Di qui l’appello conclusivo, indirizzato al presidente Conte e ai ministri Dadone, De Micheli e Bonafede: “Unitamente a numerose qualificate componenti della società civile, delle forze sociali, delle categorie economiche e delle istituzioni di controllo, confidiamo pertanto che si provveda ad una rapida e completa correzione di rotta!.



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